Art. 9.
(Abuso di dipendenza economica).

      1. È vietato l'abuso, da parte dell'operatore di logistica, dello stato di dipendenza economica o di asservimento tecnico nel quale si trova, nei suoi riguardi, un'impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che ha subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
      2. L'abuso può altresì consistere nel rifiuto di remunerare i costi del trasporto e delle relative prestazioni accessorie, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie ovvero nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
      3. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo. Spetta al giudice ordinario la competenza sulle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
      4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine e di esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e alle sanzioni previste dall'articolo

 

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15 della citata legge n. 287 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa o delle imprese che hanno commesso tale abuso.